Rimborsi chilometrici

In materia di IRES:

Ai sensi dell’art. 95 del TUIR, i rimborsi chilometrici sostenute dal dipendente o dal percettore di reddito assimilato, che sia stato autorizzato, anche informalmente, ad usare il veicolo per una specifica trasferta, e rimborsate dall’impresa, sono componenti negative di reddito deducibili, se documentate, secondo le seguenti regole:
 
-     se il viaggio avviene fuori dal territorio comunale della sede di lavoro, i rimborsi sono deducibili per l’impresa (e non sono imponibili per il percipiente)[1]  ma solo nei limiti del costo di percorrenza di un autoveicolo con cilindrata non superiore ai 17 CF se a benzina ovvero 20 CF se diesel. Tale disposizione non è applicabile agli autoveicoli di proprietà dell’impresa. Per la quantificazione dei costi di percorrenza si deve far riferimento alla media dei costi appositamente calcolata dall’ACI;
 
In materia di IRAP:
 
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008), è intervenuta in maniera significativa sul D.Lgs 17 dicembre 1997, n. 446 abrogando, tra l’altro, l’art. 11, comma 2, D.Lgs n. 446/1997 in base al quale erano deducibili le somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie di dipendenti e collaboratori e le somme erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi per il rimborso analitico delle spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative.
A seguito dell’abrogazione di tale norma, il trattamento ai fini IRAP degli oneri in esame è risultato dubbio. Già in occasione del MAP del 26 marzo 2009 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che nonostante l’abrogazione del comma 2 dell’art. 11, D.Lgs n. 446/1997, nulla è cambiato rispetto alla disciplina delle somme erogate alla generalità o a categorie di dipendenti e collaboratori, comprese quelle erogate a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative.
 
In particolare queste spese, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, continuano ad essere considerate rilevanti ai fini IRAP in base alla regola generale secondo cui sono ammesse in deduzione sempre che costituiscano spese fatturate da soggetti che scontano il medesimo tributo.
 
Con la Circolare n. 27/E del 26 maggio 2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute dall’azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa continuano ad essere deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all’attività dell’impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente.
 
A titolo esemplificativo, rientrano tra i costi deducibili quelli sostenuti per l’acquisto di tute e scarpe da lavoro; per i corsi di aggiornamento professionale, per i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti; quelle erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l’alloggio dei dipendenti  o dei collaboratori in occasione di trasferte; i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte.
 
Restano invece indeducibili, come nella previgente formulazione della norma[2], le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda (come le indennità di trasferta, le indennità di mancato preavviso, le indennità per rischio, i premi aziendali, ecc..)
 
A seguito di tale interpretazione i rimborsi chilometrici risultano indeducibili ai fini IRAP in quanto rimborsi forfettari e non documentati da fatture. Si evidenzia inoltre che, sempre da quanto emerge con la citata circolare n. 27/E, l’impianto normativo dell’IRAP è strutturato in modo da rendere indeducibili, in capo al soggetto passivo, quei costi che non costituiscono, ai fini del tributo, componenti positive imponibili per il soggetto percettore, quali i costi sostenuti per il personale dipendente e/o assimilato inseriti nella voce B.9 del conto economico, ovvero inseriti in altri aggregati, se assimilabili a detti costi ai sensi del comma 3, dell’art. 5 e del comma 2, dell’art. 7 del decreto Irap.



[1] Se il viaggio avviene nel territorio comunale, i rimborsi sono integralmente deducibili ma con l’avvertenza che “fanno reddito” per il percipiente con conseguente pagamento della relativa imposta.
[2] La Circolare del Ministero delle Finanze n. 148/E del 26 luglio 2000 nel fornire chiarimenti alla disciplina IRAP di cui al D.Lgs 506/99 chiarisce che: “””…..sono, invece, indeducibili le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità di trasferta o a titolo di indennità chilometrica …..”””.

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