La valutazione dei prosciutti

Ai sensi dell’articolo 92 del dpr 917/86, i prodotti finiti e le materie prime possono essere valutati, a scelta del contribuente, per singoli beni o per categorie omogenee.
 
La valutazione per singoli beni è fatta secondo il metodo del costo specifico, cioè imputando a ciascun bene il relativo costo di acquisto o di produzione. Detto metodo è utilizzato dalle imprese produttrici di beni altamente specifici, diversi l’uno dall’altro, come nel caso delle imprese edilizie.
Se si effettua la valutazione per categorie omogenee, la norma fiscale individua un valore minimo, da attribuire alle rimanenze. Se queste risultano in bilancio per un valore inferiore, si deve effettuare un’integrazione in sede di dichiarazione dei redditi fino a raggiungere tale valore minimo.
Il valore minimo è ottenuto applicando uno dei metodi di valutazione tra il costo medio ponderato, il FIFO o il LIFO in tutte le sue varianti, ovvero sulla base del valore normale quando quest’ultimo risulta inferiore.
I semilavorati di produzione possono essere valutati con il metodo dei costi specifici o del LIFO o del FIFO o della media ponderata nello stesso modo in cui possono essere valutate le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci con la sola differenza che al costo di acquisto deve essere sostituito il costo di produzione.
I prodotti in corso di lavorazione sono invece valutati, senza possibilità di deroga, in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso per la loro realizzazione[1].
Il costo di produzione da attribuire alle merci comprende sia gli oneri accessori di diretta imputazione (per esempio le spese di trasporto) sia le spese indirette di produzione[2].
 
 Per quanto riguarda la distinzione concettuale tra le categorie di rimanenze in esame si rileva  che:

  • i semilavorati di produzione sono beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno comunque raggiunto uno stadio di lavorazione tale per cui hanno identità fisica e contabile ben definita;
  • i prodotti in corso di lavorazione invece, sono anch’essi beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento), ma che tuttavia, non avendo ancora raggiunto identità fisica e contabile ben definita, non sono ancora qualificabili come semilavorati[3].

 
Nell’ambito della stagionatura dei prosciutti, oggetto del presente controllo,  si è già espresso il legislatore[4] nel 1979 che ha inquadrato i prosciutti in corso di stagionatura tra i prodotti in corso di lavorazione tanto più se questi non sono venduti, con carattere di ordinarietà, durante tale fase. Questo orientamento è stato  ribadito nel 1992 da una decisione di una commissione tributaria[5].
Secondo questo orientamento si è anche espresso nel mese di aprile 2008 lo studio associato “BRC & Associati” incaricato dal consorzio del prosciutto “San Daniele” per dare un orientamento al trattamento civilistico, contabile e fiscale delle rimanenze di prosciutti DOP San Daniele.
 
I prosciutti, pertanto, essendo “prodotti in corso di lavorazione” devono essere valutati fiscalmente prendendo come riferimento le spese sostenute (costi specifici di produzione) inclusi gli oneri accessori di diretta e indiretta imputazione. Quindi, per il magazzino costituito da beni prodotti dall’impresa, il costo da rilevare al 31.12 è costituito da[6]:

  • il costo dei materiali impiegati (materie prime, sussidiarie e i semilavorati);
  • il costo della manodopera diretta;
  • gli ammortamenti dei beni strumentali impiegato nella produzione;
  • i costi industriali relativi alla produzione del bene (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, combustibile e oli minerali, ecc.)
  • qualsiasi altro costo imputabile all’opera, tra cui le spese commerciali (provvigioni, spese di viaggio, ecc.)
  • sono escluse solo le spese generali (gli stipendi per il personale amministrativo, ecc.), quelli di ricerca e gli interessi passivi non essendo costi che attengono specificamente alla produzione.



[1] Art. 92, comma 6 del DPR 917/86
[2] Art. 110, comma 1 lett. b)
[3]  “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa” di Guido Vasapolli e Andrea Vasapolli – IPSOA. Pag. 856-857
[4] risoluzione n. 1076 del 18/12/1979
[5] Decisione del 19/11/1992 n. 6287
[6] Circolare ministeriale n. 40 del 26/11/1981, parte III.

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