Credito d'imposta per attività di Ricerca & Sviluppo

La disciplina dei crediti d’imposta per investimenti in R&S

 Il credito di imposta a fronte di investimenti in progetti di ricerca, è stato introdotto per gli anni di imposta 2011 e 2012 dall’art. 1 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto sviluppo, convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106); le disposizioni attuative di tale articolo sono state adottate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/130237.
La normativa in questione è stata poi commentata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/11/2011 n. 51, che ne ha esplicato la portata in termini operativi.
La suddetta disciplina è stata mutuata da quanto già previsto in materia dalla Legge n. 296 del 2006, commi 280-283, istitutiva del credito d’imposta per investimenti sulla ricerca effettuati negli anni d’imposta 2007-2008-2009; tuttavia, è stata soprattutto la Comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 323/01 ad averne chiarito la ratio, l’ambito oggettivo e quello soggettivo.            
In tale Comunicazione viene definito l’ambito delle attività ricadenti nel novero della ricerca scientifica agevolabile, fornendo un’apposita descrizione delle categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
 
(1)Le novità della Legge di Stabilità 2017.
La legge di bilancio per il 2017, ai commi 15 e 16, interviene in materia di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, la legge di bilancio, modifica l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, già interamente sostituito dal comma 35 della Legge di Stabilità 2015, intervenendo in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e, quindi, in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.
Le principali modifiche apportate dalla legge di bilancio in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo riguardano:
(a)   l’innalzamento del credito d’imposta incrementale dal 25 per cento al 50 per cento da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145;
(b)   il riconoscimento del credito d’imposta ad un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, a un’impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, l’innalzamento del credito d’imposta massimo concedibile per beneficiario a 20 milioni di euro;
(c)    viene, inoltre, superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato.
Inoltre, al comma 16 si stabilisce che le modifiche apportate avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, al periodo d’imposta 2017.
La lettera a) del comma 15 della legge di bilancio 2017 prevede che il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo sia riconosciuto nella misura unica del 50 per cento e non più del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendone, allo stesso tempo, la proroga di un anno e quindi facendo valere il beneficio fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
 
(2)Le attività di ricerca e sviluppo.
Come abbiamo visto la Legge di Stabilità 2017 ha previsto l’innalzamento del credito d’imposta incrementale dal 25 per cento al 50 per cento da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145.
Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
(a)   lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
(b)   ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
(c)    acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
(d)   produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Attività escluse: Il comma 5 dell’art. 3 testualmente recita: ““Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti””.
 
(3)Le spese ammissibili.
Chiarito quali sono le attività considerate di ricerca e sviluppo l’art. 3, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013 n.145, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015[1] e dalla Legge di bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità 2017) elenca le  spese per le quali spetta il credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (R & S) nel 2017 e anche nel 2016. In particolare il comma 6 del D.L 145/2013, prevede: Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
(a)   personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4; quindi non è più necessario che il personale sia in possesso di “un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto”.
(b)   quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
(c)    spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
(d)   competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
 
(4)Credito d’imposta anche per le spese del personale tecnico
Alla lettera d) del comma 15 della legge di bilancio 2017, come si è visto, viene modificato il comma 6, lettera a) dell’art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145. Tale intervento ha il fine di ammettere a godere, in via normativa, del credito d’imposta le spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico.
Quindi viene superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato. Infatti, secondo la norma precedente in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai fini della determinazione del credito d’imposta erano ammissibili solo le spese relative al “personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo” escludendo quindi le spese per il personale tecnico impiegato in ricerca e sviluppo, che invece ora sono ammesse. Inoltre, alla lettera e) si abroga il comma 7 del più volte citato art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145. Tale comma prevedeva che: per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d’imposta spettava nella misura del 50 per cento delle spese stesse.
Secondo l’intervento in esame, invece, tutte le spese incrementali ammissibili al credito d’imposta sono agevolabili nella misura del 50 per cento tenendo fermo il parametro di riferimento rispetto al quale si determina l’investimento eccedente, vale a dire la media degli investimenti del triennio precedente.
Più in dettaglio la stessa circolare al quesito 4.1.2. afferma che nella categoria di spese relative al “personale non altamente qualificato” sono ricompresi i costi del personale, non in possesso dei titoli di studio richiesti dalla norma, riferiti non solo ai “tecnici” in senso stretto (come i tecnici di laboratorio e i tecnici ricercatori), ma a tutto il personale che svolge attività connesse e coerenti con l’oggetto dell’attività di ricerca svolta (ad esempio, il personale ausiliario specializzato nella progettazione e nella realizzazione di prototipi o di impianti-pilota ovvero il personale addetto alle prove, ai controlli e ai collaudi).
Ciò in quanto l’articolo 4, comma 1, del decreto attuativo considera rilevanti ai fini della disciplina agevolativa i costi “DIRETTAMENTE connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili”.
 Conformemente a tale previsione generale, analogamente a quanto avviene per il “personale altamente qualificato”, tra le spese per il “personale non altamente qualificato” (i.e., personale tecnico) non assumono, pertanto, rilevanza i costi “indirettamente” connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, quale quelli riferiti al personale con mansioni amministrative, contabili commerciali, come disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto attuativo, nonché i costi riferiti al personale impiegato in attività di supporto alle attività di ricerca eleggibili (ad esempio, il personale addetto alla logistica, al magazzino, alla vigilanza, alle pulizie).
 
(5)Costi degli amministratori
Con riferimento all’attività di ricerca svolta dall’amministratore della società beneficiaria, la circolare precisa che sono senz’altro ammessi i costi sostenuti in relazione ad un eventuale contratto di lavoro dipendente stipulato con l’amministratore che svolge attività di ricerca e sviluppo, laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro.
In base alle medesime considerazioni, la circolare aggiunge che sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo. Naturalmente l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.
Ma attenzione non risultano, al contrario, agevolabili i compensi erogati all’amministratore semplicemente preposto alla gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.
 
(6)Credito d’imposta: periodo di fruizione
La lettera f) del comma 15 della legge di bilancio, inserisce nella norma di rango primario disposizioni che determinano il periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile fruire del credito d’imposta, attualmente contenute nel decreto interministeriale 27 maggio 2015 attuativo della misura.
Il comma 8 dell’art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, stabilisce che: “Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”; a tale norma, la lettera f) della norma in esame aggiunge le seguenti parole: “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo”.
Quindi il periodo d’imposta in cui si può godere del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è quello successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi che ne determinano la fruizione.
L’utilizzabilità in compensazione esterna mediante modello F24 del credito di imposta spetta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi di cui al comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145 sono stati sostenuti.
Infine, il comma 16 della legge di bilancio, disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 15 stabilendo che le stesse hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
 
(7)Documentazione
Ai sensi della circolare 5/E del 16/03/2016, le imprese beneficiarie sono tenute a predisporre “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per espressa previsione normativa “tale certificazione deve essere allegata al bilancio”. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi “di certificazione contabile”.
Ai fini dei successivi controlli, quindi, la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio.
Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, le imprese con bilancio certificato sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta.
In particolare, per quanto concerne le spese relative al “personale altamente qualificato”, la lettera a) del comma 5 citato richiede i fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo. Stante la mancanza di un’espressa indicazione nel comma 5 dell’articolo 7 del decreto attuativo della documentazione comprovante le spese per “competenze tecniche” e “privative industriali”, si ritiene, con riferimento alle prime, che l’impresa debba predisporre la medesima documentazione prevista, dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 7, per le spese relativa al personale altamente qualificato (i.e., fogli di presenza nominativi).
 
(8)Determinazione dell’agevolazione
In merito alla determinazione dell’agevolazione, la circolare 5E del 16 marzo 2016 chiarisce, come specificato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto attuativo, che il credito di imposta, compete fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, è riconosciuto a condizione che “la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000” e che detta spesa complessiva “ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
In merito, l’articolo 5 del decreto attuativo, precisa, al comma 1, che il credito di imposta compete in presenza di una “spesa incrementale complessiva” di investimento rispetto alla “media dei medesimi investimenti” realizzati nei tre periodi di imposta precedenti e, al successivo comma 2, che l’incremento complessivo è rappresentato dalla differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle “spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 dell’articolo 4” sostenute nel periodo di imposta in relazione al quale si intende beneficiare dell’agevolazione e la “media annuale delle medesime spese” realizzate nel triennio di riferimento.
Al riguardo, il riferimento alle “medesime spese” porta a ritenere che nel computo della media di riferimento rientrano gli investimenti appartenenti alla medesima tipologia di quelli indicati come agevolabili dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto attuativo.
Pertanto, al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l’individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
In particolare, si ricorda che ai fini del calcolo della media di riferimento, è necessario, nel rispetto del principio di omogeneità dei valori, tenere conto esclusivamente degli investimenti appartenenti alle medesime tipologie di quelli indicati come agevolabili dal comma 6 dell’articolo 3, nei termini specificati dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto attuativo, dotati dei medesimi requisiti esplicitati nei precedenti paragrafi.
 
(9)La ratio delle previsioni comunitarie
Considerato che l'articolo 163 del trattato CE prevede che “la Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie”, e partendo dalla constatazione dell’insufficiente livello di RSI (Ricerca, Sviluppo e Innovazione) per l'economia europea, nel 2006 la Commissione incaricò gli Stati Membri di adottare incentivi nei confronti dell’innovazione, anche eventualmente nelle forme degli aiuti di Stato, al fine di favorire una maggiore crescita della Comunità in tal senso.
Nel sottolineare la necessità di monitorare attentamente i settori e le condizioni cui subordinare l’eventuale ricorso agli aiuti di Stato, visto il potenziale effetto distorsivo di questi ultimi sul libero scambio e sulla concorrenza, la Commissione ha inteso evidenziare la precisa volontà di favorire la ricerca e lo sviluppo verso nuove azioni a sostegno dell’innovazione, offrendo una definizione della stessa fortemente legata a precise attività esistenti nel mondo economico: l’innovazione consegue da un connubio tra conoscenza e tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato, al fine di conseguire prodotti, servizi e processi commerciali nuovi e più avanzati rispetto a quelli già disponibili, pur ammettendo la sussistenza di un certo grado di rischio, naturalmente insito in ogni tentativo di progredire nella scienza e nella tecnica.
Pertanto, lo scopo della normativa in esame è ed è sempre stato quello di incentivare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in modo da accrescere l’efficienza economica comunitaria, dirigendo la domanda su prodotti, processi o servizi nuovi o più avanzati, in modo da perseguire l’ulteriore risultato, anche se non immediato, di far diminuire i prezzi dei suddetti beni, pur se accresciuti di qualità.
 
(10)Agevolabilità fiscale delle attività di ricerca e sviluppo: i requisiti previsti dal Manuale di Frascati dell’OCSE
La norma agevolativa in commento, di carattere “sperimentale”, riguardava investimenti in ricerca e sviluppo realizzati solo nel biennio 2011-2012. Con il Decreto Legge n. 145/2013 il Legislatore ha ripristinato l’agevolabilità fiscale degli investimenti privati in attività di ricerca e sviluppo, con riferimento agli oneri sostenuti tra il 2015 ed il 2020.
Rispetto alla normativa precedente, la nuova disciplina ha ampliato il novero dei costi agevolabili, ma è rimasto invariato il riferimento alle definizioni delle “attività ammissibili”, così come erano state definite dalla Commissione Europea nella Comunicazione n. 2006/C 323/01 sopra illustrata e come sono state confermate nella successiva Comunicazione n. 2014/C 198/01 del 27/06/2014. Entrambi tali documenti individuano infatti le categorie di ricerca agevolabile sempre nella “ricerca fondamentale”, nella “ricerca applicata” e nello “sviluppo sperimentale”, facendo riferimento, per l’individuazione del relativo contenuto, alla prassi nonché agli “esempi e spiegazioni specifiche fornite dal manuale di Frascati” elaborato in sede OCSE.
Per stabilire se un’attività rientri nella categoria della ricerca e sviluppo, tale ultimo documento individua cinque criteri, richiedendo che l’attività sia nuova, creativa, dai risultati incerti, sistematica e trasferibile e/o riproducibile.
 
Per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo sperimentale, il Manuale afferma che essi comprendono “lavori creativi e sistematici intrapresi per aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all’umanità, alla cultura ed alla società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili.” Tale affermazione chiarisce quindi come la portata innovativa sottesa a tali attività non debba essere limitata allo specifico contesto aziendale dell’investitore, ma anzi vada apprezzata sotto il più ampio profilo del progresso umano. Prosegue il Manuale affermando che “la ricerca e lo sviluppo sono sempre orientati verso nuove scoperte, basate su concetti (e la loro interpretazione) o ipotesi originali. Il loro esito finale è ampiamente incerto (o lo è almeno per ciò che concerne la quantità di tempo e di risorse necessari per raggiungerlo)”. Nell’esaminare i cinque criteri indispensabili per individuare un’attività di ricerca e sviluppo (paragrafo 2.4), il documento si sofferma tra l’altro sul concetto di incertezza degli esiti finali, stabilendo che “la ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti. All’inizio di un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. […] Per la ricerca e lo sviluppo in generale vi è incertezza sui costi o sul tempo necessari per raggiungere i risultati attesi, nonché addirittura sul raggiungimento degli obiettivi. Ad esempio, l’incertezza è un criterio chiave per distinguere tra la produzione di prototipi di R&S (modelli utilizzati per testare concetti tecnici e tecnologie ad alto rischio di insuccesso, in termini di applicabilità) e quella di prototipi non R&S (unità di pre-produzione utilizzate per ottenere certificazioni tecniche o giuridiche).”
 
(11)Le ultime circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
(a)   Con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate, su specifico parere del Mi.S.E., ha fornito precisazioni in relazione alla possibilità di usufruire di un credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Nello specifico l’AE ha negato l’agevolazione in quanto non si sono ritenuti soddisfatti i requisiti di novità e rischio finanziario, tipici degli investimenti in ricerca e sviluppo.
L’Agenzia ha precisato che le tecnologie d’avanguardia adottate e introdotte dalla società consistono in tecnologie “già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi)”.
La società ha posto in essere attività aventi la funzione di realizzare un programma di investimenti in capitale fisso, ossia in beni strumentali (immateriali e materiali) che sono impiegati direttamente in fase di realizzazione di quelle che sono le attività caratteristiche dell’impresa, e che vanno trattati alla stregua di immobilizzazioni.
(b)   Con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate, richiamando quanto affermato nel manuale “Frascati” e confermando la risoluzione n. 46/E del 2018, in assenza di elementi di creatività e novità nega nuovamente l’accesso all’agevolazione.
“Alla luce dei ricordati chiarimenti interpretativi, si ritiene, sulla base dell'esame della documentazione allegata alla presente richiesta di parere tecnico, che gli investimenti effettuati dalla società istante in attuazione del citato progetto "XXX" non possano nel loro complesso qualificarsi come investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta - qualificazione per la quale mancherebbero, tra l'altro, i requisiti del rischio dell'insuccesso tecnico e del rischio finanziario – ma rappresentino, più propriamente, investimenti in capitale fisso (immobilizzazioni immateriali) finalizzati ad incrementare la funzionalità e le prestazioni dei supporti informatici a disposizione dell'azienda attraverso lo sviluppo di applicazioni che, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l'impresa. In altri termini, le attività intraprese dalla società, pur rappresentando investimenti innovativi, funzionali, se non necessari, per l'efficientamento dei processi di produzione dei servizi dalla stessa realizzati, si sostanziano nell'applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano, in senso ampio, alla "digitalizzazione" dei processi di produzione.”
(c)    Con la recentissima circolare 8 del 10 aprile 2019 (commi 70-72), a seguito della legge di bilancio per l’anno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha introdotte diverse novità:
·      per quanto concerne le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del beneficio, viene ora data rilevanza anche ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tale novità produce effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, restando ferma l’esclusione di tali spese nei periodi di imposta precedenti. Ai fini del calcolo del beneficio, stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto, a partire dal 2019, il parametro storico dovrà essere ricalcolato, aggiungendo i medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014. Tuttavia, se l’inclusione della nuova tipologia di spese nel calcolo della media storica e dei nuovi investimenti determini una riduzione dell’eccedenza agevolabile, l’impresa può rinunciare a tale inclusione;
·      Il nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, che tiene conto delle differenti aliquote applicabili alle diverse tipologie di spese ammissibili, non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014); opera, infatti, direttamente sull’eccedenza agevolabile, individuando la quota cui applicare l’aliquota del 50% e quella restante cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese su quelle complessivamente sostenute nel periodo;
·      La nuova previsione secondo cui la fruizione del credito è subordinata all’avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un certo periodo (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui è adempiuto l’obbligo di certificazione, si applica già a partire dal credito d’imposta maturato per il 2018;
·      l’attività di certificazione della documentazione contabile delle spese volta ad assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio, considerate la natura e le finalità della stessa, non può essere svolta con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare;
·      sempre in materia di adempimenti, è stato introdotto l’onere, per l’impresa, di predisporre una relazione tecnica che illustri il progetto intrapreso, l’avanzamento e tutte le altre informazioni utili a individuare i lavori ammissibili al bonus. Al riguardo, la circolare sottolinea che l’attività di controllo non consiste solo nella verifica dell’effettività, ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese indicate dall’impresa, ma presuppone anche l’analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte.
 


[1] Legge n. 190 del 23 dicembre 2014

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