Clausole Inconterms DDP

Al fine di individuare quando si verifica il trasferimento della proprietà, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, occorre fare riferimento, come anche ai fini civilistici, al momento in cui si verifica il trasferimento dei rischi dal cedente al cessionario. A tal fine occorre quindi esaminare le modalità contrattuali dell’acquisto. In particolare, per quanto riguarda l’analisi delle modalità contrattuali dell’acquisto, occorre esaminare fino a quale momento, sulla base dei termini commerciali in vigore (Incoterms 2000 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale), il venditore deve sopportare i rischi che la merce può correre. Occorre, quindi, esattamente individuare fino a quale momento il venditore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce.

A tale riguardo, i termini commerciali Incoterms 2000 del gruppo “D” (arrivo), ricomprende i termini commerciali in base ai quali il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi per portare le merci fino al paese di destinazione.

Nel caso della clausola “DDP” (reso sdoganato, cioè con consegna in un certo luogo avendo adempiuto a tutte le formalità doganali), l’importazione è curata da uno spedizioniere nazionale il quale non consegna i beni immediatamente all’acquirente, ma provvede a trattenerli presso i suoi magazzini sino a quando riceve istruzioni (dallo stesso acquirente) in merito alla consegna. Sino a quel momento, lo spedizioniere trattiene la polizza di carico (che ha accompagnato i beni sino alla dogana italiana) e la bolletta doganale.

A questo proposito, è rilevante il fatto che l’acquirente istruisce lo spedizioniere italiano sui tempi e modi di consegna dei beni. Benché non in possesso di un documento che ne legittimi la disponibilità giuridica (poiché l’originale della polizza di carico e la bolletta doganale sono detenuti dallo spedizioniere), nondimeno l’acquirente esercita un potere sui beni[1].

In altre parole, si può affermare che l’acquirente ha ottenuto la consegna quantomeno al momento dello sdoganamento dei beni e li ha affidati in deposito allo spedizioniere.

La volontà concreta delle parti viene ulteriormente in rilievo ove si consideri che sovente le clausole Incoterms non vengono utilizzate nella loro versione standardizzata, poiché le parti apportano le modifiche che più rispondono alle loro esigenze. In questo senso occorre analizzare gli accordi contrattuali e la concreta manifestazione della volontà delle parti al fine di determinare il momento in cui l’acquirente è in grado di far valere la disponibilità giuridica sui beni oggetto della compravendita.

In particolare, quindi, se l’acquirente avesse la possibilità di dare istruzioni allo spedizioniere che prende in consegna i beni all’estero e di comportarsi come “proprietario”, allora già da quel momento si potrebbe sostenere che sia avvenuta la “consegna e spedizione” rilevante ai fini fiscali.





[1] La conclusione può essere avvalorata altresì dal fatto che l’acquirente riceve una copia della polizza di carico. Infatti, l’art. 1685 2° comma c.c., sancisce che qualora il vettore abbia rilasciato un duplicato del documento che comprova il contratto di trasporto, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato. Nel caso analizzato, poiché il mittente (cioè il fornitore estero) ha spedito all’acquirente tale duplicato, esso mittente è ipso facto, in base alla legge italiana, privo del potere di impartire un contrordine al vettore, la qual cosa rafforza la tesi che sia l’acquirente che può esercitare un potere di fatto sui beni importati.


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